Art. 36.

      1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
      2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o in commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

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